Storia del diritto Romano

LA TRADIZIONE STORICA E I METODI DI STUDIO
CAUSE DELL’INCERTEZZA SULLA STORIA DEI PRIMI SECOLI DI ROMA

Il problema preliminare di ogni disciplina storica è quello relativo all’iden-tificazione delle fonti di cognizione: tutti sanno quanto limitata sia l’attendibilità delle notizie che i classici registrano per la più antica storia di Roma. Di ciò ne avevano coscienza anche gli storici dell’età di Augusto come Livio nel suo ab urbe condita. Inoltre, proprio studi recenti hanno confermato che il ricordo degli avve-nimenti antichissimi sia stato turbato da storici troppo propensi a magnificare le gesta dei loro avi. Numerose falsificazioni derivano pure dall’orgoglio cittadino che volle presentare come primordiali le istituzioni politiche più popolari, quali il comizio centuriato e le tribù rustiche, attribuiti l’uno e le altre al mitico re Servio Tullio. Altro fenomeno che turba la storia dell’antichità è il cosiddetto concentra-mento storico per il quale, anche inavvertitamente, si accentrano intorno ad un in-dividuo – reale o fittizio – o intorno ad un avvenimento saliente, tutti gli istituti e le azioni che si reputano conformi al carattere dell’individuo o dell’avvenimento . A ciò si aggiunga la scarsa entità, per l’epoca più antica, dei fasti consulares , e i dubbi sulla loro attendibilità in tale epoca.
Un interessante indizio sull’inizio di una documentazione attendibile ci è dato dai fasti trionfali che la tradizione voleva fossero stati esposti sin dalle origini. In real-tà, le eclissi solari – fenomeno quanto mai adatto a colpire l’immaginario colletti-vo – si trovano ricordate solo a partire da quella del 288 mentre nessuna menzio-ne è fatta per quelle del 310 e del 297. Per conseguenza, bisogna ritenere che sol-tanto fra le due date del 297 e del 288 ebbe inizio in Roma una redazione scritta dei principali avvenimenti contemporanei.

GLI ELEMENTI PER LA RICOSTRUZIONE
La storiografia moderna è in grado di fornire un quadro abbastanza preciso dei primi secoli di Roma grazie ad altre discipline – come l’archeologia – e vari altri elementi per la ricostruzione tra i quali ricordiamo:
• la tradizione: sebbene spesso immaginaria, la tradizione ha sempre un nu-cleo di verità utile per la ricostruzione degli avvenimenti storici .
• la glottologia: li studi linguistici hanno messo in luce l’influenza etrusca su Roma, ad esempio mostrando l’identità tra il nome dei Tarquini e quello del monte Tarpeo.
• l’archeologia: spesso i ritrovamenti archeologici hanno confermato i dati della tradizione. Così, ad esempio, lo Ianus geminus, porta bifronte che la tradizione ci dice aperta in tempo di guerra e chiusa in tempo di pace: ciò ci porta al riconoscimento di due gruppi politici stabiliti sull’uno e sull’altro colle e di un trattato di alleanza militare concluso fra essi. Oppu-re l’introduzione del fascio littorio ad opera degli etruschi ha trovato con-ferma nel ritrovamento di una tomba etrusca a Vetulonia dove era sepolto un magistrato con a lato i fasci littori.
• la comparazione storica: sulla base di un’accertata affinità etnica o di un’influenza sicuramente esercitata da un popolo su un altro, si è in grado di usare proficuamente questo mezzo.
• la struttura degli istituti giuridici in epoca storica: dallo studio dei singoli istituti giuridici si risale ad una corretta conoscenza degli ordinamenti preesistenti, poiché a nuove situazioni socio-politiche corrispondeva sem-pre un graduale adattamento degli istituti precedenti e non l’immediata creazione di nuovi.

ALTRE DIFFICOLTÀ
Non è tuttavia da credere che i problemi della conoscenza storico-giuridica siano propri della sola epoca primitiva. Anzitutto ci sono periodi storici in cui le fonti sono comunque scarse o di seconda o terza mano . Del resto, anche dove le fonti sono copiose nei rispetti della storia politica, possono essere insufficienti allo sto-rico del diritto. Infatti, l’immaginazione degli scrittori antichi veniva più facilmen-te colpita da fatti di poco interesse per lo storico del diritto, mentre le notizie di maggior significato giuridico non venivano poste nel dovuto risalto.

L’ETÀ MONARCHICA
LEGGENDE RELATIVE AL PERIODO REGIO
Sia Livio che Dionigi di Alicarnasso raccontano di Enea e di suo figlio Ascanio, fondatore di Alba Longa. L’ultimo re di Alba ebbe due figli, Amulio e Numitore; Amulio detronizzò Numitore, ma dalla figli di quest’ultimo, Rea Silvia, nacquero due gemelli, Romolo e Remo. Romolo, esule da Alba Longa, avrebbe fondato Roma, ponendole a capo un Rex e suddividendone la popolazione in tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres). A lui risalirebbero anche i comizi curiati, il Senato compo-sto da 100 membri e la divisione della popolazione in patrizi e plebei. Egli avreb-be governato come i magistrati repubblicani, vale a dire, presentando le leggi ai comizi e rispettando i pareri del Senato. Altrettanto avrebbero fatto i suoi succes-sori latini: Numa Pompilio (cui sono attribuite le istituzioni religiose), Tullo Osti-lio (che fondò Ostia e distrusse Alba Longa), Anco Marzio (che ingrandì la città). Alla morte di quest’ultimo sarebbe salito al trono Tarquinio Prisco, di origine etrusca, che avrebbe dato alla regalità gli attributi esteriori del comando e gover-nato dispoticamente. Successivamente avrebbe regnato Servio Tullio, non etru-sco, al quale sono attribuite alcune riforme di carattere popolare. Infine sarebbe salito al trono Tarquinio il Superbo che avrebbe governato da tiranno. Quest’ultimo avrebbe recato offesa ad una matrona e sarebbe stato perciò detro-nizzato (509 a.C.) demarcando il passaggio dall’età monarchica a quella repubbli-cana. In realtà i primi due re non sono mai esistiti ma sono eroi eponimi. Il nume-ro di re che ci è stato tramandato è un numero sacro ma in realtà sono senz’altro stati più numerosi. A partire dalla dominazione etrusca la città si popola note-volmente e si assiste ad un cambiamento in senso commerciale dell’economia lo-cale (trattato commerciale con cartagine). Non c’è ancora espansione coloniale in quanto la città antica è “città-stato” .

L’ORIGINE STORICA DI ROMA
Sulle origini storiche di Roma sono state avanzate molte ipotesi basate su ricerche archeologiche e glottologiche. Alcuni studiosi sostengono l’esistenza di Roma già prima della dominazione etrusca; altri propendono per l’origine etrusca.
Roma, città latino-sabina
Per gli studiosi che sostengono tale ipotesi, i primi stanziamenti nella zona latina risalgono al X secolo e la città sarebbe sorta, non per associazione, ma per succes-sivi ampliamenti di un nucleo primitivo durante i secoli IX e XIII a.C.
Roma, città etrusca
Per i sostenitori di tale ipotesi esistono tracce di stanziamenti pre-etruschi sul Pa-latino ma questi rappresentavano solo confederazioni fra villaggi. Furono gli etruschi i primi a introdurre il tipo della “città-stato” in Italia. Comunque, se Ro-ma non è propriamente di origine etrusca, è etrusca senz’altro la Costituzione citta-dina.
Il processo formativo della città e la distinzione della popola-zione fra patrizi e plebei
La storiografia moderna pone come organismo originario la familia, facendo deri-vare da questa organismi più ampi come la gens e la civitas. Questa opinione non tiene conto della circostanza che l’organizzazione primitiva non era la famiglia, ma la comunità indifferenziata. L’ipotesi più probabile è quindi quella gentilizia – cioè di una federazione di gentes – che, pur non disconoscendo la possibilità di una formazione delle gentes nell’ambito di più vaste comunità, né la compresenza di organismi minori, riconosce alla gens il carattere di una organizzazione politica sia perché in essa si verificava il primo limitato fenomeno di divisione in classi, sia perché essa non aveva vincoli di sangue ma etnici.
Osserviamo i fatti: si ha una città stato solo se esiste una economia commerciale; infatti ad un’economia agricola corrisponde una struttura gentilizia, aristocratica, gerarchica, territoriale, che non conosce lo schiavo, ma solo il cliente che ne è elemento estraneo con esclusivi compiti di difesa. La città-stato è un modello etrusco. Nel 754 a.C. gli etruschi ebbero la loro massima espansione territoriale a sud, e giunsero al Tevere; all’altezza dell’isola Tiberina fondarono la loro più avanzata base commerciale, trovandovi però una popolazione locale a struttura tribale (gentilizia). Nacque così un lunghissimo conflitto tra il modello etrusco importato della città-stato e quello latino locale (gentes). In una prima fase la struttura gentilizia ebbe la meglio perché più solida (è il periodo in cui le assem-blee sono divise per curie); nella seconda fase i re acquisirono maggior potere ed entrarono in contrasto con il Senato di origine gentilizia (è il periodo dei comizi centuriati divisi per censo). Si ebbe dunque un cambiamento sociale, politico ed economico, insomma il passaggio da un modello politico statico ad uno dinami-co. Il quel periodo i clienti si staccarono dalla gens e si unirono al resto della plebe di origine alluvionale.
L’elemento razziale può perciò essere preso in considerazione per spiegare la dif-ferenza tra patriziato e plebe, ma solo riguardo alla maggiore omogeneità del pa-triziato . Oltre alla struttura socio-politica, il divario tra patrizi e plebei era dovu-to ai diversi culti e al “connubium” .

ORGANI E ISTITUZIONI DELL’ETÀ MONARCHICAL’età monarchica si presenta divisa in due fasi . Nella prima fase si ritiene che non esistesse una vera e propria città ma un “sinecismo”, cioè una riunione di vil-laggi; solo nella seconda fase si ha una vera città-stato sotto l’influenza etrusca.
Nella prima fase lo stato è federativo raggruppando numerosi insiemi di indivi-dui (gentes); in questa struttura il re deve esistere in quanto costituisce la forma più semplice di legame federativo . Tale figura va intesa come coordinatrice di funzioni religiose e militari.
Nella seconda fase i re vengono presentati come figure dispotiche poiché la storia di questo periodo è scritta da elementi aristocratici contrari al potere regio. I re etruschi immettono nel diritto romano il concetto di “imperium”. L’attribuzione del potere al re avveniva con la “lex curiata de imperio” in un primo tempo rappre-sentata da un giuramento di fedeltà e successivamente un vero e proprio atto di sottomissione al sovrano . L’unico ostacolo era rappresentato dal Senato comun-que notevolmente indebolito a partire dalla dominazione etrusca.
Il comizio curiato
Il comizio curiato, costituito da tutto il popolo, rappresenta il più antico organo che la storia di Roma ricordi. Secondo la tradizione fu Romolo a dividere la popo-lazione in tre tribù ed ogni tribù in 10 curie. Quanto alle competenze possiamo certamente escludere le funzioni elettorali, legislative e giurisdizionali. In effetti, anche per quanto riguarda la lex curiata de imperio occorre precisare che non si trat-ta di una lex o di una investitura ma di un semplice atto con cui il popolo ricono-sce l’autorità del magistrato supremo e si obbliga a sottostare al suo imperium.
Il Senato
Il Senato era l’assemblea dei patres o degli anziani. La dottrina ritiene che il Sena-to avesse un carattere originario e fosse depositario della sovranità che veniva, so-lo in un secondo tempo, delegata al rex. Le tre funzioni più antiche del Senato erano:
• l’interregnum, che si attuava quando veniva a mancare il rex. Gli auspici tornavano al Senato e i Senatori esercitavano l’imperium a turno per cinque giorni ciascuno;
• l’auctoritas, che consisteva in una sorta di ratifica delle deliberazioni ma non sappiamo se popolari o regie;
• lo ius belli et pacis, che consisteva nella titolarità del diritto di concludere foedera o di decidere le guerre.
I comizi centuriati
Creazione regia furono anche i comizi centuriati, attribuiti tradizionalmente a Ser-vio Tullio. Essi erano ordinati in 193 centurie, ordinate gerarchicamente per censo, che erano al tempo stesso distretti di leva e unità di voto. Risultavano:

Classe Centurie Milizia Censo in assi
Equestre 18 Cavalleria 100.000
I° 80 Fanteria pesante 100.000
II° 20 Fanteria pesante 75.000
III° 20 Fanteria pesante 50.000
IV° 20 Fanteria leggera 25.000
V° 30 Fanteria leggera 11.000 o 12.000
Extra classem I° 2 Aggregati alla I° classe
Extra classem V° 2 Aggregati alla V° classe
Extra classem 1 Proletari esclusi dal servizio militare e dai diritti politici

LA GIURISDIZIONE CIVILE E QUELLA PENALE
Nella giurisdizione civile i poteri del re riguardano la legis actio sacramento me-diante la quale egli decideva su una causa tra due individui che avevano giura-to .
Nella giurisdizione penale i due reati principali sono la codardia che – in quanto reato militare riguarda sempre il re – e l’omicidio. Quanto a quest’ultimo, se ri-guardava l’uccisione di un uomo – in quanto soggetto politico – era di competen-za del re; se riguardava l’uccisione di una donna era di competenza della fami-glia. In quest’età primitiva alla base del processo penale stava il concetto di espiazione sacrale. I tipi di espiazione erano due: la consecratio, cioè l’esclusione dell’individuo dalla collettività; il deo necari, cioè l’uccisione del colpevole per reati molto gravi quali la proditio (il tradimento), la seditio (la ribellione), la defectio (la diserzione), la perduellio (alto tradimento) e il parricidium.

L’ETÀ REPUBBLICANA
RACCONTO TRADIZIONALE CIRCA LA CADUTA DELLA MONARCHIA
Nel 509, secondo la tradizione, si passa dalla monarchia alla Repubblica. Secondo alcuni (Arangio Ruiz) tale passaggio fu lento e graduale e il re divenne “sommo sacerdote” (rex sacrorum). Oggi si ritiene comunemente che il passaggio alla Re-pubblica fu traumatico. La tradizione parla di un oltraggio ad una matrona da parte di Tarquinio il Superbo e di una conseguente rivolta popolare. Questa sa-rebbe stata seguita immediatamente dall’elezione della prima coppia consolare, che avrebbe mantenuto ogni prerogativa regia (imperium) con in più il diritto di veto sulle decisioni del collega. In realtà, nel 524 ad Ariccia vi fu una battaglia che segnò il declino irreversibile degli etruschi. Roma – con la cacciata dei Re – si scrollò di dosso il dominio regio di origine etrusca, estraneo ai propri schemi po-litici. In quest’ottica vanno visti gli scontri con Porsenna, re di Chiusi, che cercava di ripristinare a Roma la monarchia sostenuto dalla plebe urbana, da sempre mo-narchica e antiaristocratica.
Le secessioni della plebe
Nel 494 il contrasto tra patrizi e plebei causò la creazione dei tribuni della plebe: è la prima secessione plebea. La plebe faceva giuramento (sacramentum) ai suoi ma-gistrati (tribuni plebis) e creava le leggi sacrate .
In età monarchica i tribuni erano esistiti come tribuni militum , le forme di magi-strati più vicine al popolo. La plebe si impegnava a difendere in armi i propri magistrati (coniuratio). I tribuni portavano aiuto alla plebe (auxilium) minacciando nuove secessioni e con il potere di intercessio . La prima secessione si concluse con l’ambasceria di Menenio Agrippa . Oltre a nuove terre e al riconoscimento delle proprie magistrature i plebei chiedevano l’accesso a tutte le magistrature dello Stato e l’abolizione del connubium .
Il decemvirato e le leggi delle XII tavole
Nel 451 sarebbero state soppresse, secondo la tradizione, tutte la magistrature, e sarebbe stato creato, su proposta del tribuno Trentilio Arsa, un collegio di 10 ma-gistrati con il compito di legiferare (decemviri legibus scribundis). L’anno successivo, in un secondo collegio, sarebbero stati eletti anche alcuni plebei, ma a causa del loro comportamento tirannico i secondi decemviri sarebbero stati rovesciati. Lo scopo delle leggi delle XII tavole – opera dei decemviri – era quello di mettere al-la pari tutte le classi dei cittadini: infatti le leggi contenute nelle tavole non erano nuove, ma essendo scritte erano certe. Quanto alla natura del decemvirato, secon-do il De Martino si tratterebbe di una magistratura permanente, e perciò avrebbe preso il posto dei consoli e dei tribuni della plebe . Le XII tavole si possono di-videre per argomenti:

TAVOLA ARGOMENTO
I, II e III Processo
IV Diritto di famiglia
V Eredità
VI Negozi giuridici
VII Norme sulla proprietà immobiliare
VIII e IX Delitti e processo criminale
X Norme di carattere Costituzionale
XI e XII Appendici

La prima legge delle tavole riguarda l’estinzione del debito e la punizione del debitore moroso (con garanzie per il debitore). Seguono leggi che riguardano l’emancipazione dei figli, la manus sulla moglie, la tutela di minori e incapaci, l’interpretazione restrittiva degli atti del contratto, la mancipatio e la in iure ces-sio . Vi sono poi leggi sui piccoli fondi, contro i procedimenti magici, contro il furto e l’omicidio, sulla sovranità del popolo.
Le norme a carattere costituzionale riguardano:
• una legge sui rapporti tra patrono e cliente;
• una legge contro l’irrogazione di privilegi;
• una legge che attribuisce alla decisioni del popolo valore di legge;
• una legge sulla provocatio ad populum .
Dalle leggi Valerie Orazie alle leggi Licinie Sestie
Le leggi Valerie Orazie – dal nome dei consoli del 449 – sono favorevoli alla ple-be:
• lex de provocatione: le magistrature ordinarie si ricostituiscono e va ribadito il principio della provocatio;
• lex de tribunicia potestate: il patriziato accetta tale magistratura;
• lex de plebiscitis: per la quale hanno valore di legge le deliberazioni del “concilium plebis” accolte dal Senato (sicuramente falsa);
• una legge che affida agli edili plebei il controllo dei Senatoconsulti.
Con la successiva legge Canuleia del 445 cadono le tavole inique e si attua l’unità cittadina. Dal 449 al 367 non vi fu il consolato, che fu sostituito dal collegio dei tri-buni militum con potestà consolare, tra i quali due erano eponimi (i loro nomi cioè, venivano scritti nei fasti capitolini). A partire dal 367 esistono per la storia del di-ritto romano dati sicuri.
Le leggi Licinie Sestie del 367 reintroducono il consolato – al quale venivano ammessi ora anche i plebei – introducono la nuova magistratura della pretura , stabiliscono l’estensione di agro pubblico che ogni privato può possedere, e det-tano norme riguardanti l’aes alienum. Si è ormai arrivati alla completa fusione della classe dirigente patrizia con quella plebea: nasce così la nobilitas che sarà comun-que una casta chiusa. Vediamo più da vicino le leggi Licinie Sestie.
• La prima legge stabilisce definitivamente che gli auspici possono essere presi anche da plebei: anche se la divisione delle due cariche non fu sem-pre rispettata, il principio era stato posto.
• La legge sui debiti (aes alienum) fa parte di una lunga serie che si conclude-rà nel 326 con la lex Petelia Papiria (che abrogherà la schiavitù per i debiti) .
• La legge sull’agro pubblico vietava di occupare una misura di agro pub-blico superiore a 500 iugeri a persona (+250 per ogni figlio maschio), ma fu spesso frodata.
• La legge sul pretore riserva al mondo patrizio l’esercizio dell’attività giu-risdizionale . Il potere del pretore si basa sulle leges actiones. Esse sono quattro:
o La legis actio sacramento e per iudicis arbitrive postulationem, a carattere cognitorio;
o per manus iniectionem e per pignoris capionem, a carattere esecutivo.
Il tentativo di far rimanere le formule giudiziarie nell’ambito gentilizio termino nel 337 con l’elezione alla pretura del plebeo Publio Filone .
Magistrature importanti furono poi i censori , gli edili e i questori. Quanto al tribu-nato, esso non era ormai altro che il primo gradino della carriera politica. Con il principio della collegialità, infatti, la carica contestataria del tribunato decadde, perché, potendo ogni tribuno opporre il veto alle proposte di un collega, all’aristocrazia bastava controllarne uno.
I magistrati supremi avevano la potestas e l’imperium:
• la potestas era la facoltà di esprimere la propria volontà come la volontà dello Stato e si manifestava nei seguenti poteri:
o ius edicendi, cioè la facoltà di pubblicare nel foro gli edicta;
o ius agendi cum populo o cum plebe, la facoltà di convocare i comitia e i concilia;
o ius agendi cum patribus, la facoltà di convocare e presiedere il Senato;
• l’imperium consisteva nella supremazia assoluta e comprendeva:
o il supremo comando militare;
o la potestà di fare la leva;
o il diritto di presentare proposte di legge al comizio;
o la facoltà di arrestare e punire cittadini;
o l’amministrazione della giustizia.

ORGANI E ISTITUZIONI DELL’ETÀ REPUBBLICANA
Le caratteristiche degli organi dell’ordinamento romano non devono essere intese come immutabili durante tutto il periodo repubblicano. Dal 367 al 283 si assiste infatti ad un periodo di assestamento caratterizzato dalla necessità di eliminare gli ultimi contrasti fra patrizi e plebei; tra il 283 e il 146 i vari organi di governo si armonizzarono e dettero vita al governo repubblicano; fra il 146 e il 27 la lunga crisi della repubblica determinò la corruzione e la scomparsa della armonia e dell’equilibrio del periodo precedente.
Il Senato nell’età repubblicana assume una posizione di notevole importanza: mentre teoricamente il suo parere non vincolava i magistrati, di fatto essi risulta-rono i meri esecutori di una volontà politica che si formava indipendentemente da loro nell’ambito senatorio. La trasformazione più importante del Senato ri-guardò il fatto che entrarono a farvi parte anche i plebei. Il numero normale di se-natori fu di 300 finché Silla non li portò a 600. I poteri rimasero sostanzialmente immutati: tuttavia alcune leggi stabilirono che l’auctoritas patrum doveva precede-re e non seguire la votazione comiziale delle leggi.
Le magistrature altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di cariche che già si erano costituite nei momenti della crisi dello Stato Quiritario. Fra i magi-strati si distinguevano i maiores, forniti di potestas e di imperium, e i minores, forniti della sola potestas. Quanto alle modalità di elezione, alla regola secondo cui “il magistrato crea il magistrato” si sostituì quella dell’elezione popolare dei magi-strati.
I consoli
Fra tutte le magistrature il consolato emerge per il carattere illimitato delle sue competenze. I consoli sono forniti di imperium ma tale potere non è illimitato come quello regio bensì sottoposto a tutti quei vincoli propri di tutte le magistrature (annualità, collegialità, esistenza di altri magistrati, limiti della provocatio, ecc.) . I consoli erano due, esercitavano il potere collegialmente, duravano in carica un anno e all’anno stesso davano il nome. Erano nominati dai comizi centuriati, pre-sieduti da un magistrato con potere maggiore o uguale al loro, di regola il 15 marzo.
Le assemblee popolari
I comizi curiati ebbero attribuzioni di carattere religioso, anche perché continua-rono ad esistere solo per rispetto alla tradizione. I comizi centuriati mantennero la loro origine militare; vennero convocate dai magistrati cum imperio e si riunirono nel campus martius secondo rigorose formalità. Le loro attribuzioni furono:
• l’elezione dei magistrati maggiori e la conferma dei censori;
• la votazione delle leges centuriate;
• lo iudicium nelle cause con condanna alla pena capitale.
I comizi tributi erano l’assemblea deliberativa dell’intero populus, ordinato per tri-bus, su convocazione e sotto la presidenza dei magistratus maiores. Le attribuzioni di tale assemblea furono:
• la creatio dei magistrati minori e dei tribuni militum;
• la votazione delle leges tributae;
• il iudicium in alcune cause;
• alcune attribuzioni religiose.
Infine, in epoca repubblicana, rimasero di preminente importanza i concilia plebis, cui si ricorse soprattutto per la votazione delle riforme agli istituti dello ius civile. Le attribuzioni furono:
• l’elezione dei magistrati plebei;
• la votazione dei plebiscita;
• lo iudicium per i crimina passibili di mulcta.

L’ITALIA E LE PRIME PROVINCE
L’evoluzione degli organi dello stato romano è accompagnata dall’evoluzione di fattori esterni. Riguardo all’espansione romana, una tesi del 1800 afferma che si trattò di un espansionismo difensivo. In realtà la spiegazione risiede nel fatto che la società romana non aveva un equilibrio interno. L’economia agricola è povera e dissestata dalla circolazione di denaro che provoca continui debiti; il commercio crea una nuova aristocrazia, quella dei cavalieri. L’espansione verso sud è di tipo imperialistico e comporta una grossa spesa:
• La prima guerra sannitica (343-341) scoppiò per la conquista di Capua, mi-nacciata dai Sanniti.
• La guerra latina (340) determinò lo scioglimento della Lega Latina: da allo-ra in poi non vi furono più trattati con tutti i latini, ma solo con le singole città. I latini avranno tre privilegi: lo ius commercii, lo ius connubii, lo ius mi-grandi.
• La seconda guerra sannitica (326-304) si combattè per il controllo su Napoli (città marittima); con essa Roma guadagnò la Campania.
• Con la battaglia di Sentino contro gli italici, Roma conquistò quasi tutta l’Italia.
I rapporti con le città sottomesse sono diversificati: i Romani infatti:
• Possono compiere la distruzione politica della città con l’inglobamento della comunità nella cittadinanza romana;
• Possono incorporare una città con i suoi ordinamenti autonomi (munici-pium), talvolta con la presenza di un prefetto romano ;
• Possono stipulare un foedus che può essere equo o iniquo: il primo ha la for-ma di un trattato bilaterale, il secondo di un’imposizione.
Nel 282 scoppiò la guerra contro Pirro, che nel 272 permise a Roma di occupare tutta l’Italia peninsulare .

L’EQUIPARAZIONE PLEBISCITI-LEGGI
In questo periodo la contrapposizione sociale non è più ormai tra patrizi e plebei ma tra nobilitas e resto della popolazione: si pensi che la legge Ogulnia del 300 permette ai plebei l’accesso anche al pontificato.
La lex Publilia Filonis del 339 prevede che i plebisciti abbiano valore di legge se au-torizzati preventivamente dal Senato. La completa parificazione plebisciti-leggi si avrà con la lex Hortensia del 286. Da allora le leggi saranno votate quasi solo dal popolo, ma i tribuni, che devono proporre le leggi, appartengono anch’essi alla nobilitas, perciò no vanno contro gli interessi della propria classe.
Il riconoscimento alle assemblee del potere legislativo dette luogo all’inclusione, tra le fonti del diritto romano, delle leges publicae populi romani. Leges erano tutte le deliberazioni comiziali, quindi anche quelle relative alla creatio dei magistrati e quelle interferenti negli iudicia criminali. Solo più tardi il termine di “leges” fu ri-servato alle sole deliberazioni a carattere normativo.

LA RIFORMA DEI COMIZI CENTURIATI
Alla fine della prima guerra punica diviene definitiva la riforma del comizio cen-turiato e nasce accanto al pretore urbano il pretore peregrino . La riforma del comizio centuriato è volta a dare maggiori poteri ai possessori di capitale mobile. Il senso di questa riforma è quello di riprodurre all’interno di ciascuna tribù la stessa divisione delle classi esistente nella società. Ciò comportava una ridistri-buzione artificiale della popolazione mediante l’equiparazione tra il capitale mo-biliare e la proprietà terriera. Effetto politicamente significativo di questa nuova assemblea fu quello di equiparare in modo totale patriziato e plebe, e di far deca-de il principio timocratico rigidamente sancito nell’originaria struttura centuriata.

L’ESPANSIONE EXTRA-ITALICA
La Sicilia non entra a far parte dell’Italia: la vera Italia è quella peninsulare, tutto il resto è provincia . Anche in Sicilia si riproduce la solita casistica degli accordi tra Roma e le singole città che potevano essere:
• civitates: comunità libere da obblighi e autoamministrantesi;
• collettività stipediarie: sottoposte al pagamento di tasse;
• collettività immuni: che invece non avevano imposizioni fiscali.
La lex Ieronica (di origine ellenistica) prevede che il suolo delle Province sia pro-prietà dello Stato e chi lo coltiva debba pagare una decima . I profitti delle deci-me portano a Roma fiumi di denaro. La circolazione monetaria però non trova sbocchi non esistendo attività in cui il denaro possa essere investito: ciò comporta il depauperamento di larghi strati sociali e il dissesto dell’economia.
Nel 218 comincia la seconda guerra punica , che avrà un costo umano altissimo. Ad essa appartengono le figure di Quinto Fabio Massimo – fautore di una politica di temporeggiamento, vuole difendere l’Italia e vuole combattere Annibale in Italia – e Scipione l’Africano – fautore di una politica aggressiva, vuol portare la guerra in Africa e conquistare Cartagine. Avrà la meglio quest’ultimo e al termine della guerra Cartagine perderà la Sardegna, la Corsica e la Spagna, che formeranno nuove province Romane. L’espansione romana continua nel 198 con la guerra ma-cedonica e nel 190 con la guerra siriaca, ma tale espansione presenta un aspetto differente rispetto al passato: non è più una espansione territoriale ma commer-ciale, in quanto nel 198 verrà proclamata la libertà delle città greche senza che si proceda ad annessioni, e la guerra del 190 ingrandirà solo gli stati alleati (Perga-mo, Bitinia, Rodi).
Con le battaglie di Pidna (nel 168 e nel 148), la distruzione di Cartagine (146) e la riduzione a provincia di tutta la Grecia, la tendenza a formare nuove province si stabilizza e si ricerca solo il monopolio del commercio marittimo.
In questo periodo, tre fattori, uniti alla prime deroghe costituzionali, provocano mutamenti dell’assetto dell’ordinamento e la trasformazione del processo crimi-nale :
1. lo sforzo del Senato per ottenere il controllo dei magistrati ;
2. il tentativo degli equites di costituirsi come autonomo ordine politico;
3. il dissesto della plebe italica dopo il 146.
Quanto agli effetti giuridici di questa evoluzione politica, la visione tradizionale degli autori romani è unanime: con la lex Hortensia l’assetto costituzionale è perfet-to; in seguito inizia la decadenza .

I GRACCHI
Un periodo di grande sconvolgimento fu l’età graccana, che fu descritta da Diodo-ro, Appiano e Plutarco. Uno dei più importanti motivi di crisi della Roma di que-sto periodo consiste nell’espropriazione dei piccoli proprietari terrieri, cui aveva fatto seguito lo spopolamento delle campagne e la crisi demografica. La famiglia dei Gracchi si fa interprete delle istanze della plebe che più di chiunque scontava le conseguenze di tale crisi .
Nel 133 Tiberio Gracco, figlio di Tiberio Sempronio Gracco, viene eletto tribuno e presenta una legge sulla misura dell’agro pubblico secondo la quale quest’ultimo doveva essere diviso in lotti non superiori a 500 iugeri. Chi ne possedeva di più doveva restituirli affinché una commissione (detta “dei tresviri”) procedesse all’assegnazione a favore della plebe nullatenente. Il tribuno Ottavio oppose il proprio veto. Tiberio, non riuscendo a far togliere il veto, fece deporre Ottavio dall’Assemblea .
La legge viene quindi approvata ma la sua attuazione incontra mille difficoltà opposte per far terminare l’anno di carica di Tiberio che tuttavia, al termine del mandato, ripropone la sua candidatura . Questo fa scoppiare dei disordini in cui Tiberio trova la morte . A questo punto dovranno trascorrere dieci anni prima del secondo tribunato graccano.
Caio Gracco (123) si preoccupò di garantire una funzione costituzionale alla neo-nata ordo degli equites proponendo una legge sul trasferimento delle corti giudi-canti dai Senatori ai cavalieri, assicurando così a quest’ultimi il compito di giudi-care nelle quaestiones extra ordinem. Propose inoltre numerosissime altre leggi, tra le quali:
• provvedimenti per la fondazione di nuove colonie;
• legge sull’attribuzione delle sfere di competenza ai singoli consoli;
• legge sull’organizzazione della provincia d’Asia;
• legge che proponeva di concedere la cittadinanza romana ai latini e quella latina agli Italici;
• legge “de repetundis”, l’unica rimastaci in materia criminale.
L’esperienza graccana si protrasse per i due tribunati del 123 e 122. Dopo i tenta-tivi di far abrogare la lex Rubria, il Senato votò un provvedimento senza preceden-ti, il senatus consultum ultimum, che aboliva le garanzie costituzionali e dava ordine al console Lucio Opimio di operare la repressione dei tumulti. Roma fu occupata militarmente e i graccani, ritiratisi sull’Aventino, furono in gran parte uccisi, com-preso Caio. La morte di Caio segna l’inizio effettivo delle guerre civili.

MARIO E SILLA
Dopo la repressione graccana si assiste alla formazione della factio in seno alla no-bilitas, un gruppo ristretto della classe dirigente che accentra tutte le magistrature e le posizioni di governo . I poteri dei tresviri vengono ridotti da tre leggi:
1. una legge del 121 che abolisce il divieto di alienazione dei terreni distribui-ti;
2. la lex Toria del 111 che sancisce la definitività del possesso dell’ager publicus;
3. una legge del 111 con cui si abolisce il vectigal.
Nel 106 Servilio Cepione reintroduce i Senatori nella quaestio de repetundis, la cui giuria deve essere quindi composta per metà da Senatori e per metà da cavalieri.
In seguito alla guerra di Numidia e all’ascesa al trono di Giugurta (figlio illegit-timo del re di Numidia ma appoggiato da Roma), si creano in Roma due fazioni, una interventista – guidata dai cavalieri – e una non interventista – guidata dal Senato. Una strage di mercanti romani operata da Giugurta a Cirta fa scoppiare la guerra. Caio Mario – successo al comando delle operazioni in Numidia a Quinto Cecilio Metello – riesce a catturare Giugurta grazie anche all’aiuto del suo luogo-tenente Silla. Contemporaneamente alla guerra in Numidia, le popolazioni barba-re dei Cimbri e dei Teutoni invadono l’Italia settentrionale infliggendo una pesan-te sconfitta ai romani. Mario – che era stato eletto console – vide prolungato il suo mandato dal 104 al 101, anno in cui sconfisse gli invasori. Le gravi perdite di que-gli anni indussero Mario ad arruolare anche la plebe urbana non iscritta nelle cen-turie e gli italici .
Nel 100 Mario si ripresenta al Consolato, alleandosi con Apuleio Saturnino e con Servio Glaucia . A questi ultimi si dovettero:
• la lex Apuleia de maiestate minuta che ampliava l’ambito dei delitti politici;
• la lex frumentaria che abbassava il prezzo del grano;
• la lex agraria che distribuiva ai veterani l’ager gallicus conquistato da Mario;
• una lex de coloniis in Africam deducendis per distribuire 100 iugeri a testa tra i veterani in Numidia.
Durante i comizi elettorali Gaio Memmio, candidato avverso a Glaucia, viene uc-ciso in un tumulto: il Senato vota quindi un senatus consultum ultimum e ordina a Mario di attaccare Apuleio, Glaucia e i loro seguaci. Mario, consapevole che ciò avrebbe compromesso il suo credito e il suo potere politico, esegue suo malgrado l’ordine. Le leggi di Apuleio e Glaucia saranno abrogate e sarà così stroncato il secondo tentativo di cambiamento.
Riguardo al senatus consultum ultimum, molti studiosi romanisti affermano che il Senato compì un abuso, ma non considerano che presso gli antichi non esisteva una costituzioni scritta ma solo una prassi costituzionale determinata da rapporti di forza.
La quaestio de maiestate è la seconda quaestio perpetua dopo quella de repetundis, ma al contrario di quest’ultima è attivata per conto dello Stato, e l’accusa viene esercitata solo da cittadini romani.
La produzione normativa di questo periodo è molto vasta e si sente il bisogno di proteggerla: nasce così la sanctio legis di Saturnino la clausola propria delle leggi che si prevede saranno fortemente osteggiate dagli oligarchici.
Nel 92, il tribuno Livio Druso propose che il numero dei Senatori fosse raddop-piato e che i nuovi Senatori fossero equites. Tale misura era di carattere conciliati-vo: si sarebbe così arginato lo strapotere degli equites con l’immissione nel Senato dei membri più influenti e sarebbe terminata la lacerante contesa per il controllo delle quaestiones perpetue . In campo popolare Druso concesse la cittadinanza agli italici per porre rimedio alla loro contrarietà alla distribuzione delle terre.
La morte di Druso lasciò aperta una situazione di estrema tensione che sfocerà nel 90 nella guerra sociale. In tale anno insorgeranno contro Roma tutti gli alleati ita-lici che creeranno una vera e propria “civitas Italia” contrapposta alla “civitas roma-na” con una propria organizzazione indipendente. La guerra sarà sanguinosissi-ma (oltre 300.000 caduti per parte) e terminerà con l’emanazione di tre leggi:
1. la lex Iulia del 90 che concede la cittadinanza romana a tutti gli italici che non avessero preso le armi contro Roma;
2. la lex Plautia Papiria dell’89 che concede la cittadinanza romana a tutti gli italici che ne facciano richiesta;
3. la lex Pompeia dell’88 che concede lo ius Latii agli abitanti della Gallia Cisal-pina.
Nonostante l’estensione della cittadinanza, il modello romano non cambia: tutte le città d’Italia diventano municipi “optimo iure”.
Intanto nell’88 scoppia la guerra contro Mitridate re del Ponto. Il tribuno Sulpicio Rufo propose due leggi, una delle quali toglieva il comando delle operazioni di guerra a Silla – che aveva già radunato il suo esercito a Napoli – e l’altra che iscri-veva gli italici in tutte le 35 tribù. Silla – che sarebbe stato sostituito da Mario – marciò su Roma, cacciò Mario e fece abrogare le leggi di Sulpicio; dopodiché par-tì per la guerra.
Mentre Silla vinceva Mitridate a Cheronea e a Orcomeno, Cinna – eletto console nell’87 – instaurò a Roma, per tre anni, un potere dispotico e antinobiliare: nac-quero le liste di proscrizione. Silla, conclusa la pace con Mitridate, tornò in Italia nell’83 e sconfisse i cinnati nella battaglia di Porta Collina dell’82.
Roma vive ora uno dei momenti più drammatici della sua storia: le proscrizioni hanno ridotto il Senato da 300 a 100 membri; 100.000 veterani di Silla chiedono terre, e Silla concede loro di occupare le terre italiche dove vogliano all’interno di determinati confini.
Silla ebbe dopo l’82 una formale investitura perpetua a dittatore per la riorga-nizzazione dello Stato. Il Senato fu portato a 600 membri, e i nuovi Senatori furono in massima parte equites, forse scelti direttamente da Silla. La lex Villia “de annalis” del 180 ripristinò gli intervalli regolari tra le magistrature. Una legge permise ai soli Senatori di rivestire il tribunato e vietò a chi era stato tribuno di rivestire cari-che successive. Con Silla le quaestiones perpetue divennero 6 o 7 (o addirittura 9). Si conoscono:
• la quaestio perpetua peculatos, che si occupa della repressione del peculato;
• la quaestio de ambitu, che si occupa della repressione delle frodi elettorali;
• la quaestio de falsis, che si occupa dei reati di falsificazione;
• la quaestio testamentaria nummaria, che si occupa delle falsificazioni di testa-menti e monete;
• la quaestio de sicariis et veneficiis, che è una quaestio plurima che si occupa di reati vari.
Con le quaestiones scompare il potere giudiziario delle assemblee popolari e con-seguentemente dei tribuni, che dinanzi ad esse portavano l’accusa.
Ogni quaestio era attivata da un’accusa che un cittadino portava avanti dopo una richiesta a un giudice che valutava il fondamento dell’accusa. In antichità un fatto non poteva essere sottoposto due volte al giudizio dello stesso organo: ciò favo-riva la prevaricatio, la collusione fra accusato e accusatore. Silla spogliò infine il tribunato di ogni potere: la lex Hortensia fu abrogata e fu ripristinata la lex Publilia Filonis.
Gli storici antichi non hanno mai parlato di “costituzione sillana”, ma solo di Silla come uomo e riformatore. Per quanto riguarda la storiografia moderna, il Carco-pino dice che Silla segnò l’inizio di un potere monarchico; altri parlano di Silla come restauratore. In realtà egli fu un riformatore in chiave oligarchica e antipo-polare.
POMPEO E CESARE
Dopo la morte di Silla iniziò il periodo delle “grandi personalità”: ciò rispecchia la decadenza del sistema oligarchico. Il Senato – organo dell’oligarchia – aveva cessato di essere la guida dello Stato al tempo delle guerre civili. Le assemblee popolari, inoltre, avevano perso gran parte del loro significato politico e rappre-sentativo con l’estensione della cittadinanza agli italici.
Nel 76 Pompeo ottenne il comando della guerra contro Sertorio, che durava dall’80, e la portò a termine nel 72, ricevendo poi il comando nella guerra contro Spartaco . In questa guerra apparve la figura di Licinio Crasso con cui Pompeo divise il consolato nel 70.
Nello stesso anno inoltre:
• furono abrogate completamente le riforme di Silla;
• tornò in vigore la lex Hortensia de plebiscitis del 286;
• vi fu una nuova coalizione tra equites e popoulares nelle assemblee;
• fu esiliato Verre, propretore della Sicilia, accusato “de repetundis” da Cice-rone: in realtà si trattò di uno scandalo politico per far passare la lex Aurelia.
Nel 67 scoppiò la guerra piratica e la lex Gabinia affidò il comando dell’esercito a Pompeo, attribuendogli poteri enormi. Terminata la guerra piratica, Pompeo fu inviato contro Mitridate nel 66. Qui non si limitò a concludere il conflitto ma con-quistò ingiustificatamente anche la Siria e la Palestina che organizzò a suo profit-to.
Con Pompeo, dunque, i poteri militari vengono prolungati indefinitivamente, e ciò sarà un elemento di disgregazione dello Stato, perché un tale tipo di imperium è contrario ai principi repubblicani.
Nel 64, appoggiato da esponenti dei Senatori e dei cavalieri, si candida al consola-to Catilina, esponente della nobiltà più antica. Ma fu proprio la factio che temeva Catilina per i suoi progetti innovatori, ad opporgli l’homo novus Cicerone, che in-fatti ottenne il consolato. Durante il consolato di Cicerone la situazione precipitò: Catilina venne accusato di gravi misfatti, il Senato emanò un senatus consultum ultimum, Catilina si rifugiò a Pistoia dove venne sconfitto e ucciso.
Nel 60 venne stipulato un accordo privato per la guida dello Stato fra tre perso-naggi: Crasso, Pompeo e Cesare. Quest’ultimo era nato nel 100 dalla gens Iulia, antichissima ma con un patrimonio dissestato. Era stato governatore della Spagna e era diventato console nel 59. In quest’anno Cesare propose moltissime leggi:
• fece ratificare l’operato di Pompeo in Asia;
• fece votare una legge agraria munita si “sanctio”;
• fece approvare molti provvedimenti favorevoli ai cavalieri;
• fece votare la lex Iulia de repetundis.
Nel 59 un tribuno di fiducia di Cesare, Vatinio, fece approvare una legge che con-cedeva a Cesare il governo della Gallia Cisalpina per 5 anni.
L’anno successivo un altro tribuno, Clodio, fa approvare numerose leggi fra cui:
• una lex frumentaria;
• una legge che costituisce l’isola di Cipro in provincia con il fine di allonta-nare Catone – chiamato a governarla – nemico di Cesare;
• una legge che toglieva agli auguri l’obnuntiatio, cioè la facoltà di opporsi alle leggi adducendo motivi religiosi,
Clodio fece anche esiliare Cicerone per aver fatto uccidere i catilinari senza un re-golare processo e solo in base ad un senatus consultum ultimum. Si trattò dello scon-tro fra due principi: quello aristocratico, secondo il quale un senatus consultum ul-timum autorizzava ad uccidere i cittadini romani dichiarati nemici pubblici; e quello democratico, secondo il quale ogni cittadino poteva essere condannato a morte soltanto dopo un processo. L’esilio di Cicerone non durò comunque a lun-go: nel 57 fu richiamato a Roma in quanto Cesare aveva bisogno di riconciliarsi con il mondo Senatorio e quello equestre.
Nel 56 i triumviri stipularono a Lucca un secondo accordo: Pompeo e Crasso avrebbero avuto il consolato nel 55 e Cesare avrebbe avuto il comando della Gal-lia per altri cinque anni . Dopo il consolato Crasso andò a governare la Siria e a combattere i parti; Pompeo, che sarebbe dovuto andare in Spagna, restò a Roma. Crasso morì nella battaglia di Carre del 53; Pompeo venne eletto console senza collega.
Nel 52 terminò la guerra gallica con la romanizzazione di tutta la Gallia.
Nel 49 il mandato di Cesare scadeva ma questi non volle deporre l’imperium per non finire sotto processo. Nel 49 Cesare passò il Rubicone con l’esercito contrav-venendo alle leggi di Silla; il Senato emise un senatus consultum ultimum ma Cesare giunse a Roma e la occupò. In seguito inseguì Pompeo e lo sconfisse a Farsalo nel 48. Tornato in Italia si fece eleggere dittatore per 10 anni nel 46, console unico nel 45, dittatore a vita, imperator, tribuno a vita, pontefice massimo e padre della pa-tria nel 44. Portò il Senato a 900 membri, estese la cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina, fece votare una legge sull’unificazione dei municipi. Nel 44 venne uc-ciso.
LA GIURISPRUDENZA IN ETÀ REPUBBLICANA
La prima grossa novità, risalente al 242, è l’introduzione del pretore peregrino. Davanti a questi non erano esperibili le legis actiones e nasce così il processo for-mulare nel quale il pretore invia al giudice una specie di “biglietto di istruzioni” nel quale si mette in evidenza il punto centrale della controversia. Con la lex Aebu-tia viene esteso il processo formulare anche alle controversie tra cittadini romani.
L’uso delle formule, però, rende il diritto estremamente frammentario e perciò la giurisprudenza si occupa soltanto della casistica. Tutto ciò porterà alla creazione dell’Editto pretorio, un albo di formule fisse proposte da ciascun pretore, che si ripete di anno in anno e si arricchisce grazie all’intervento di alcuni pretori più esperti.
Il diritto pretorio che così nasce non può derogare dallo ius civile, ma lo può inter-pretare favorendone un’applicazione meno meccanica, perché il pretore è il “do-minus” del processo. Nascono con il tempo nuove formule:
le formule in factum, per situazioni concrete non previste dallo ius civile;
le formule fitticiae, con cui si da per esistente un certo presupposto per rendere possibile l’esperimento di un rimedio giudiziale;
le actiones utiles, con cui si adattavano i principi civilistici a casi non contemplati.
Vengono inoltre introdotti i principi della bona fides e quello opposto del dolus. Giuristi come Manio Manilio e Giunio Bruto ricercano la possibilità di interpreta-zioni in base a leggi posteriori a quelle decemvirali, mores e principi equitativi. In seguito nasce l’attività definitoria che tende a determinare i singoli istituti. In tal senso, Quinto Mucio Scevola fu il primo a comporre un trattato giuridico unitario.
Mentre in tutta l’età repubblicana il giurista è sempre stato un uomo politico, nel-la tarda repubblica si assiste al suo progressivo distacco dalla vita politica, con un notevole incremento della produzione dottrinale.

LA FINE DELLA REPUBBLICA
Augusto e l’inizio del principato
Alla morte di Cesare, le classi sociali si trovarono di nuovo in conflitto. Alla guida dei democratici, degli equites e dell’esercito, troviamo Marco Emilio Lepido e Marco Antonio. Quest’ultimo era riuscito a farsi attribuire il governo della Gallia dall’assemblea e non dal Senato che, dunque, gli mandò incontro i due consoli con un esercito: entrambi i consoli morirono nella battaglia di Modena. Nel frat-tempo Cicerone credette di aver trovato in Gaio Ottaviano – figlio adottivo di Ce-sare – un campione da opporre ad Antonio. Ma Ottaviano, eletto console, strinse un accordo con Antonio e Lepido: nacque allora il secondo triumvirato, questa volta legalizzato da una lex Titia che nominava i tre triumviri rei publicae constituen-dae. Essi si divisero il governo delle province che – dopo la legge di Silla che scindeva l’imperium domi dall’imperium militiae – era l’unico modo per aver a dispo-sizione un esercito: Ottaviano ottenne l’Africa e le isole, Lepido la Gallia Narbo-nese e la Spagna, Antonio la Gallia Cisalpina. Subito dopo la costituzione del triumvirato, Cicerone venne inserito nelle liste di proscrizione; Bruto e Cassio fu-rono uccisi nella battaglia di Filippi del 42 dall’esercito di Antonio e di Ottaviano. Dopo Filippi vi fu in Italia un enorme sconvolgimento: 170.000 veterani furono la-sciati liberi di occupare il suolo italico e l’agricoltura dopo questo colpo non si ri-sollevò più.
Lepido fu tolto di scena, mandato prima ad amministrare la Sicilia e poi eletto pontefice massimo; rimanevano Antonio e Ottaviano che si divisero l’impero: a Ottaviano l’Occidente; a Antonio l’Oriente con l’incarico di far guerra ai Parti. Mentre Ottaviano riusciva a ripristinare il potere degli organi repubblicani, Anto-nio invece di far guerra ai Parti si trasferì in Egitto dove legò con la regina Cleo-patra. Nel 32 Ottaviano rese noto il testamento di Antonio che lasciava alcun terri-tori romani all’Egitto: il Senato affidò quindi ad Ottaviano il compito di muover guerra all’Egitto e ad Antonio, dichiarato nemico pubblico . Ottaviano sconfisse Antonio ad Azio nel 31 e fece dell’Egitto un suo possedimento personale che tra-sferì ai suoi successori.
Ottaviano fu console dal 31 al 23 e fino al 28 rimase triumviro senza colleghi. Nel 27 dichiarò di volersi ritirare a vita privata ma dietro supplica del Senato accettò l’amministrazione di alcune province; nel 23 deposto il consolato, accettò l’imperium proconsulare maius e la tribunicia potestas , due cariche che successiva-mente mantennero tutti gli altri imperatori; nel 12 fu nominato pontefice massimo a vita. Infine cambiò nome: si fece attribuire i titoli di imperator in quanto governa-tore delle province e capo dell’esercito, Caesar in quanto figlio adottivo di Cesare, Augustus.
Egli conservò tutti gli istituti giuridici e le formule costituzionali repubblicane: ciò è scritto nell’epigrafe del Monumentum Ancyranum, una stele ritrovata ad An-kara, in cui Augusto parla in prima persona definendo le proprie azioni “res gestas divi Augusti”. Egli vuole essere considerato un restauratore che ha posto termine alle guerre e restaurato la Repubblica .
Quale capo dell’esercito, Augusto si preoccupò della sua riorganizzazione:
• le legioni vengono portate a 25, ognuna di 5.000 uomini divisi in 10 coor-ti ;
• vi sono poi i pretoriani, la guardia ufficiale dell’imperatore formata da 9 coorti di 1.000 uomini con notevoli vantaggi rispetto ai legionari;
• infine quattro flotte, stanziate a Marsiglia, Ravenna, Miseno e in Grecia.
Si calcola che sotto le armi servissero almeno 500.000 uomini su 4.000.000 di citta-dini: nasceva il problema della carenza di uomini.
In conclusione, non si può parlare di Augusto come di un magistrato con poteri straordinari; certo i suoi poteri non derivano da alterazioni violente della costitu-zione ma dall’introduzione di competenze nuove in materie nuove e dall’integrazione delle strutture preesistenti con nuove strutture che si erano rese necessarie:
• una amministrazione centralizzata;
• una nuova organizzazione dell’esercito;
• un fisco unitario.
Tutto questo nuovo apparato fa capo al princeps che naturalmente ha bisogno di numerosi collaboratori, scelti solitamente fra gli schiavi poiché privi di capacità giuridica. La struttura burocratica che si va formando è essenzialmente diversa da quella repubblicana: il magistrato repubblicano è investito dei suoi poteri dal popolo; il burocrate di questo periodo è un funzionario con poteri amministrativi legittimati dal principe . Scelti dal principe, i magistrati persero molti poteri; i consoli divennero prima 4, poi 8 fino a 25, divisi in ordinari, eponimi e suffecti; i pretori divennero 16 con la creazione di nuovi pretori per singole materie; i pro-consoli vennero inviati ad amministrare le province Senatorie; i Senatori vennero ridotti da 900 a 600 . Gli equites si orientano verso la carriera burocratica in quanto gli appalti delle province Senatorie sono ben poca cosa; la plebe ha perso il potere legislativo dei concilia in quanto le leggi sono presentate dai consoli o da Augu-sto stesso ai comizi centuriati.
Per quanto riguarda la giurisdizione, Augusto riorganizza la materia con le leggi Iulia iudiciorum privatorum e Iulia iudiciorum publicorum; fa inoltre votare una lex sumptuaria per la repressione del lusso e si occupa di legislazione in campo ma-trimoniale e relativa agli schiavi. In quest’ultimo campo tre leggi, la Fufia Caninia, la Aelia Sentia, la Iunia Norbana, pongono una nuova disciplina fondata sulla limi-tazione del diritto del padrone di manomettere (liberare) lo schiavo rendendolo così cittadino .
L’economia dell’epoca Augustea è di tipo monetario, basata sul commercio e non produttiva: si sarebbe dovuto alimentare il circuito monetario attraverso una poli-tica di conquiste cui Augusto era però contrario; ciò porterà alla crisi economica del III secolo.
Se la vera legislazione finisce con Augusto, con lui nascono fonti normative diver-se. In età repubblicana, il Senato non può emanare leggi, ma ne può raccomandare una determinata interpretazione: su questa base nascono in epoca augustea i Se-nato-consulti normativi, che integrano anche le antiche leggi comiziali.
L’imperium proconsulare maius conferisce ad Augusto la facoltà di emanare editti va-lidi per tutte le province: uno degli esempi più importanti è l’Editto ai Cirenei con il quale viene modificata la lex Iulia de repetundis creando un tipo di processo più rapido, per questa materia, da svolgersi davanti al Senato. Gradualmente questa procedura si estende anche ad altre materie: in particolare il Senato viene reso arbitro della giurisdizione sui propri membri in campo criminale.
Viene estesa la nozione di reato maiestas alle lesioni dell’assetto costituzionale; la cognitio extra ordinem, che si estende al di fuori dell’ordo iudiciorum delle quaestiones perpetue, finisce per assorbire in gran parte le loro competenze. Mentre nelle quae-stiones perpetue il rito è accusatorio, nella cognitio extra ordinem è inquisitorio: un de-legato di Augusto, ricevuta una denuncia, procede ad una inchiesta. Nei processi, Augusto si riserva il c.d. “voto di Minerva”, in caso di parità dei voti dei giudici, e l’appellatio, cioè l’intervento diretto per tutta una serie di casi.
In campo civilistico, la lex Iulia iudiciorum privatorum abolisce le legis actiones, già in disuso. Resta il processo formulare, caratterizzato dalla tipica forma contrattuale della c.d. litis contestatio . Anche nell’ambito del diritto processuale privato inter-viene la cognitio extra ordinem, subentrando al processo formulare : con la cognitio, la formula viene sostituita dalla domanda scritta di una delle parti al funzionario imperiale davanti al quale si svolgerà il processo. In questo periodo l’editto pre-torio giunge ad un tale grado di perfezionamento che le formule in esso contenu-to divengono fisse o quasi. Quanto alla giurisprudenza, c’è ora un istituto nuovo: lo ius respondendi, il diritto di dare risposte a quesiti giuridici completi suffragate dall’autorità dell’imperatore .
In epoca augustea si accentua anche il distacco dei giuristi dalla vita pubblica: si formano due scuole di pensiero, quella Proculiana, più tradizionalista, e quella Sabiniana, più aperta alle innovazioni.
La natura del regime Augusteo e il problema
della successione
Quanto alla natura del regime augusteo, gli storici hanno elaborato diverse teorie. Il Mommsen sostenne la teoria diarchica, o degli ordinamenti paralleli, secondo cui Augusto creò un ordinamento nuovo che si affiancava a quello repubblicano ; Arangio Ruiz ritiene invece che si tratti di una situazione di protettorato: Stato protetto è la Repubblica formalmente intatta, Stato protettore la Monarchia .
La considerazione globale è che nessun governo assoluto ha mai voluto presen-tarsi come tale, e si è sempre definito democratico: i regimi assoluti sono regimi fattuali, e tale è quello Augusteo. In conclusione si può affermare che durante pe-riodo in esame l’affermazione di un nuovo organo dello Stato, il Principe, causò il graduale assorbimento, da parte di questo, delle antiche competenze dei vari or-gani, lasciando formalmente intatto, ma concretamente sempre più vuoto, l’ordinamento repubblicano.
Il frutto più importante del nuovo regime fu senza dubbio la pace che era, dopo decenni di sanguinose lotte, un’esigenza insopprimibile. La classe che trasse maggiore vantaggio dal nuovo assetto costituzionale fu il ceto medio, composto da professionisti, funzionari, ufficiali, impiegati ecc. Si moltiplicarono difatti gli impieghi a reddito fisso e quindi gran parte dei cittadini si trovavano ad essere mantenuti ma anche a dipendere dallo Stato.
Con la morte di Augusto si apre il problema della successione. Molti storici af-fermano che non si trattò di un potere monarchico perché non ci fu trasmissione ereditaria. Ma in realtà Augusto fece di tutto per rendere ereditaria la sua carica. Ebbe infatti tre mogli ma non una discendenza diretta maschile. Augusto pensò ai figli che Giulia – sua figlia con la moglie Scribonia – aveva avuto da Agrippa (uno dei tre mariti di costei): però due morirono giovani e uno fu esiliato. Rimase Tibe-rio, figlio di primo letto di Livia Drusilla (terza moglie di Augusto) e Tiberio Ne-rone, nonché marito di Giulia.

L’ETÀ IMPERIALE
I GIULIO-CLAUDI
Con la morte di Augusto si apre l’età Giulio-Claudia; questa è un’epoca di pro-fondi cambiamenti, in cui si sviluppano e si assestano le novità dell’epoca augu-stea . Inoltre, l’età Giulio-Claudia è l’età dei primordi del Cristianesimo e delle sue prime persecuzioni.
Tiberio
Tiberio, come si è detto, è il successore designato di Augusto. Egli sa di non ave-re lo stesso carisma del suo predecessore e così cerca di operare in accordo con il Senato. Rifiuta di essere considerato oggetto di culto e rinuncia all’appellativo di padre della patria. Sotto Tiberio, gli equites escono dalle centurie che si occupano della “destinatio” dei magistrati, rompendo così l’equilibrio con i Senatori. Nel 31 il prefetto del pretorio Seiano, approfittando della lontananza da Roma di Tiberio, aveva cercato di instaurare una forma di coregenza con l’imperatore ma fu da questi fatto giustiziare come reo di tradimento.
In questo periodo vi fu un enorme afflusso di capitali in moneta pregiata in Italia, capitali che riprendevano la via delle province nel commercio di beni di lusso di cui usufruiva la classe Senatoria. Non vi erano infatti per questo denaro possibili-tà di investimento in quanto la maggior parte della popolazione viveva a livelli di sussistenza. Tiberio cercò di porre rimedio a tale situazione obbligando i detento-ri di capitali ad acquistare terreni italici: ma i terreni erano molti, i prezzi calarono e ciò provocò la rovina degli ultimi agricoltori e dei piccoli proprietari.
Caligola
A Tiberio successe Caligola. La tradizione dice che egli fu per qualche tempo un buon imperatore ma poi impazzì. In realtà, mentre in un primo tempo Caligola accettò la tutela del Senato, successivamente cercò di sottrarvisi, tentando di dar vita ad una monarchia di stampo ellenistico.
Claudio
Di Claudio, la tradizione dice che, schiavo delle sue donne e dei suoi liberti, visse più da liberto che da libero; fu acclamato dalle corti pretorie quando era già in età avanzata. Egli sviluppò l’apparato amministrativo e ciò necessitava dell’uso di schiavi e di liberti che acquistarono, così, poteri enormi. Fu ripresa inoltre la poli-tica espansionistica in Britannia e in Mauritania, che servì a fornire i fondi neces-sari all’opera dell’imperatore. Sotto Claudio si ebbe la prima persecuzione cri-stiana: Svetonio narra che gli Ebrei che tumultuavano sotto l’impulso cristiano fu-rono espulsi da Roma.
Nerone
Nerone era figlio di Domizio Enobarbo e di Agrippina. Anche lui, come Caligola, fu inizialmente un buon imperatore ma tentò poi di instaurare una monarchia el-lenistica di carattere assoluto. Concesse la cittadinanza romana ai Greci. Nel 64 si assiste alla svalutazione della moneta d’oro (impiegata per la tesaurizzazione) ri-spetto a quella d’argento (impiegata per i commerci): ciò comportò la rovina di molte famiglie Senatorie.

I FLAVI
Il 69 fu l’anno dei “quattro imperatori”, Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano. Alla morte di Nerone, infatti, seguirono vari pronunciamenti, sia militari che Senatori, che ebbero il valore di una rivincita contro il regno di tipo ellenistico.
Galba
Galba era un vecchio Senatore, restò pochissimo al potere e morì in una sommos-sa. A lui la tradizione attribuisce un discorso – il manifesto ideologico della futu-ra età aurea dell’impero – riguardo all’adozione del successore da parte del prin-cipe. Caratteristica di Galba è il tentativo di conciliare il potere Senatorio e la co-stituzione del Principato: ma i tempi non sono maturi e Galba verrà ucciso duran-te un tumulto della plebe urbana.
Otone, Vitellio e Vespasiano
Otone, uomo ricchissimo, restò pochissimo al potere perché contemporaneamente si sollevarono gli eserciti stanziati sul Reno, che elessero imperatore Vitellio, e quelli stanziati in Palestina che elessero imperatore Vespasiano . Vitellio sconfis-se Otone nei pressi di Cremona ma a sua volta venne sconfitto da Vespasiano.
Vespasiano è il fondatore della dinastia dei Flavi: di origini modeste, è il prototi-po dell’imperatore eletto dal suo esercito . Con Vespasiano, a capo dell’apparato burocratico creato da Claudio cominciarono a trovarsi – affiancati dai liberti impe-riali – i cavalieri. Nel 70 Gerusalemme fu conquistata e iniziò la diaspora ebraica.
Fu concessa la cittadinanza anche agli spagnoli e iniziò a delinearsi la divisione fra Occidente romano e Oriente non romano.
Vespasiano riassestò le finanze statali, applicando un severo regime di economie nelle pubbliche spese e vendendo i beni accumulati dai Giulio-Claudi; non si ap-poggiò ufficialmente all’esercito ma anzi tentò di farlo rientrare nei limiti della necessaria disciplina; non approfittò della forza militare, e restituì formalmente al Senato e ai comizi la potestà di eleggere i principi.
Risale a Vespasiano la famosa lex de imperio Vespasiani risalente al 69 o al 70:
• discusso è il suo contenuto e il suo significato, perché mentre secondo al-cuni fu un atto unitario di attribuzione dell’imperium, altri negano tale in-terpretazione;
• rimane dubbio se essa vada intesa come attribuzione al solo Vespasiano di speciali poteri, o come conferma dei poteri già attribuiti ai principi a parti-re da Augusto;
• può essere vista come prima sanzione legislativa del nuovo ordinamento costituzionale, oppure come tentativo di inserire il principato nell’ordina-mento equiparandolo ad una magistratura.
Tito e Domiziano
Tito, figlio di Vespasiano, è noto come “delizia del genere umano”; la novità del suo regno è la penetrazione del Cristianesimo in ambienti molto vicini all’imperatore. Suo fratello, Domiziano, è stato dipinto invece come un principe crudele; fu nemico del Senato che indebolì concedendo sempre più potere al con-silium principis, un organo senza importanza introdotto da Augusto con funzioni consultive. Riprese la politica espansionistica e creò i campi decumati, avamposti militari. Con Domiziano si ebbe la seconda grande persecuzione cristiana dove vi morirono personaggi illustri come Flavio Clemente, cugino dell’imperatore e con-sole. Morì in una congiura di palazzo nel 96.

L’ETÀ AUREA: GLI ANTONINI
L’età aurea è caratterizzata dalla successione adottiva degli imperatori che, come si è detto, viene ascritta da Tacito a Galba per un discorso da questi pronunciato in occasione dell’adozione di Pisone. Ogni imperatore adotta il suo successore davanti al Senato e con il consenso del Senato.
Nerva e Traiano
Sotto Nerva – anziano Senatore eletto con l’iniziale opposizione dei pretoriani – si ebbe l’ultima attività legislativa delle assemblee. Egli cercò la conciliazione con il Senato, limitò la pratica dei processi per maiestas, fece applicare con minore rigo-re le leggi di Domiziano contro i cristiani e operò una politica di sgravi fiscali.
Traiano, adottato da Nerva, era spagnolo e fu il primo provinciale assurto alla di-gnità imperiale. Integrò il Senato con provinciali e concesse la cittadinanza a tutta la parte occidentale dell’impero. Riprese la politica espansionistica tant’è che sot-to di lui l’impero conobbe la sua massima espansione con la conquista della Da-cia , dell’Armenia, della Mesopotamia e della Siria. Le conquiste in occidente se-gnarono una forte ripresa dei traffici commerciali e infatti, in questo periodo, si svilupparono il diritto della navigazione e quello delle obbligazioni contrattuali.
Con Traiano abbiamo il primo documento imperiale che si occupa dei Cristiani. Plinio il giovane, in qualità di governatore della provincia d’Asia, chiede all’imperatore come comportarsi con i Cristiani. Traiano risponde che il governa-tore deve agire solo su denuncia e che i Cristiani vanno condannati non in quanto tali, ma per aver commesso reati comuni o per essersi rifiutati di far sacrifici da-vanti all’immagine dell’imperatore.
Adriano
Con Adriano si ha la maggiore concentrazione di poteri nelle mani del principe. Egli fu alieno da conquiste esterne e si limitò a fortificare i confini. Egli tentò un avvicinamento tra il mondo occidentale e quello orientale; fu il primo imperatore filosofo, ammiratore della cultura greca.
Con Adriano l’editto perpetuo divenne definitivo, codificato dal giurista Salvio Giuliano nel 130: è la fine dello ius honorarium. Cessata l’attività normativa del pre-tore, rimasero quella del Senato e quella dell’imperatore, senza dubbio più im-portante, consistente nelle costituzioni. Quest’ultime vengono a specificarsi in una tipologia definitiva:
• gli editti, disposizioni a carattere generale valide per tutto l’impero;
• i mandati, ordini a funzionari e a magistrati in campo amministrativo e pe-nale;
• i rescritti e le epistole, risposte date dall’imperatore a domande scritte rivolte rispettivamente da magistrati e da privati;
• i decreti, decisioni dell’imperatore in un processo su domanda delle parti, dei magistrati o di propria iniziativa.
In Italia la giurisdizione venne divisa fra quattro consulares che si occupavano del-la giustizia amministrativa e civile.
Antonino Pio e Marco Aurelio
Il successore di Adriano, Antonino Pio, si limita a continuare l’opera del suo pre-decessore salvo l’abolizione dei consulares. Maggiore importanza riveste Marco Aurelio, imperatore e filosofo per eccellenza. Sotto di lui viene codificato l’Editto provinciale che diventa la fonte unica del diritto per tutte le province. Egli intro-dusse al posto dei consulares cinque iuridici con il compito di amministrare la giu-stizia civile. Alla morte di Marco Aurelio, nel 180, gli succederà il figlio Commo-do – anziché il suo associato Lucio Vero che morì nel 168 – e si perderà così il principio della successione adottiva.
L’ordinamento giudiziario e i giuristi nel principato
In quest’epoca si assesta la riforma dell’ordinamento giudiziario iniziata da Au-gusto. Mentre in età repubblicana esistevano varie forme di repressione crimina-le , nell’età imperiale si afferma la cognitio extra ordinem quale tipo di repressione criminale proprio del principato. Le leggi istitutive delle quaestiones perpetuae sono leggi processuali: esse definiscono molto sinteticamente l’oggetto del reato e fis-sano un rito processuale particolare per ciascuna quaestio. Tuttavia la quaestio è un organo giudiziario che può funzionare solo a Roma mentre adesso i cittadini ro-mani sono ormai in tutta Europa: cambia perciò il rito processuale che va unifi-candosi: i reati politici vengono assunti sotto la competenza del Senato; nelle pro-vince, la giurisdizione civile viene esercitata dai funzionari imperiali, in Italia dai consulares e in seguito dagli iuridici.
Con l’unificazione dei riti processuali, delle leggi istitutive delle quaestiones perpe-tue rimangono in vigore solo le definizioni dei reati, arricchite e specificate per mezzo dei Senatoconsulti. Una volta che la quaestio perpetua esiste solo come ipote-si di reato, decade il sistema accusatorio proprio dell’età repubblicana: ora il cit-tadino può solo sporgere denuncia al magistrato imperiale, che apre un’inchiesta. L’unificazione dei riti processuali rende inoltre possibile la contestazione di più reati davanti allo stesso organo giudicante; avviene anche una dilatazione enorme del concetto di interesse pubblico: così l’azione civile viene assorbita in parte da quella criminale.
Nel campo del diritto privato, come si è detto, l’ingresso della cognitio extra ordi-nem provoca la decadenza del processo formulare: la formula viene sostituita dal c.d. libello, cioè da un documento scritto presentato dall’attore al magistrato.
Riguardo alla giurisprudenza assistiamo ad un cambiamento di tendenza: non si mira più a creare concetti giuridici attraverso un processo diairetico, ma si esalta la casistica. Ormai l’evoluzione del diritto dipende dalle costituzioni imperiali a dall’opera di interpretazione e armonizzazione dei giuristi che fanno parte del consilium principis. Tuttavia, attraverso quest’ultimo organo, ai giuristi non è dato solo di interpretare, bensì di creare norme .

I SEVERI
L’età dei Severi è un periodo di transizione in cui si conclude il Principato e si preannunzia il Dominato. Nell’età dei Severi, le fonti normative romane tradizio-nali si vanno perdendo: restano solo le costituzioni imperiali. Anche l’epoca clas-sica della giurisprudenza, iniziata con Augusto, volge al termine. L’unica opera della giurisprudenza del Principato che ci sia giunta direttamente sono le “Istitu-tiones” di Gaio: si tratta di una breve opera di esposizione, in forma scarsamente problematica, degli istituti privatistici del diritto romano.
Il giurista di quest’epoca non crea mezzi tecnici nuovi, ma partecipa, mediante il consilium principis, alla stesura delle costituzioni. Può inoltre emanare responsi, scrivere libri di diritto civile, digesti, commentari all’Editto, monografie e istitutio-nes. La giurisprudenza è ora una vera e propria fonte normativa, che si affianca al-le costituzioni imperiali. Tuttavia dopo Ulpiano l’attività giurisprudenziale viene improvvisamente a cessare: ciò è dovuto alla difficoltà in cui viene a trovarsi il giurista di fronte al continuo gettito delle costituzioni imperiali spesso anche con-traddittorie fra loro.
Dopo l’epoca dei Severi si sentirà l’esigenza della codificazione, al fine di conte-nere la dispersività delle costituzioni.
Commodo, Pertinace e Didio Giuliano
Con Commodo, figlio di Marco Aurelio, viene a cadere il principio secondo cui l’esercito deve essere composto solo da cittadini e provinciali e vengono arruolati circa 20.000 barbari. Dopo Pertinace, acclamato dal Senato e dai pretoriani, e Di-dio Giuliano, ricco banchiere che comprò il governo, fu la volta di Settimio Seve-ro, primo imperatore della dinastia dei Severi.
Settimio Severo
Settimio Severo, legato della Pannonia, scese a Roma dalla sua provincia, sconfis-se i suoi avversari e venne acclamato imperatore dalle sue truppe. Egli dette una connotazione nuova alla carica imperiale: volle essere dominus. Non aveva fiducia nei pretoriani italici; tutta l’Italia venne equiparata, dal punto di vista amministra-tivo, alle altre province. Settimio Severo si oppose fortemente alla diffusione dell’Ebraismo e del Cristianesimo, tanto da emanare un dogma (editto) contro il proselitismo cristiano e giudaico: nonostante questo, il Cristianesimo si diffonde notevolmente . Settimio morì durante una spedizione in Britannia.
Caracalla
Caracalla, dopo aver fatto uccidere il fratello Geta nominato con lui successore dal padre Settimio, fu il nuovo imperatore. Il suo primo atto importante è la Costi-tutio Antoniniana del 212, con la quale si concedeva la cittadinanza Romana a tutti coloro che risiedevano entro i confini dell’Impero : dopo l’errori causa probatio di Adriano e il diritto di connubio concesso da Settimio a tutti i soldati degli eserciti provinciali con cui le donne peregrine acquistavano la cittadinanza, la Costituitio Antoniniana era indispensabile. Il problema fondamentale della Constitutio An-toniniana stava nell’applicazione del diritto romano ai territori orientali: si cercò da un lato di rispettare le usanze locali, dall’altro si recepirono nel diritto romano istituti nuovi .
Macrino, Elagabalo e Alessandro Severo
Dopo la morte di Caracalla vi fu un breve periodo di interregno Senatorio. Fu poi eletto imperatore Macrino che per primo abrogò alcuni decreti imperiali. Il suo successore, Elagabalo, operò una eticizzazione della titolatura imperiale: preferì i titoli di Pius e Felix ai “cognomina ex virtute” derivati dai nomi dei popoli vinti, e in genere seguì una politica di rottura nei confronti della tradizione romana ten-tando una sorta di “orientalizzazione”. Ucciso Elagabalo dai pretoriani, gli suc-cesse Alessandro Severo, ultimo esponente della dinastia dei Severi. Egli riassun-se subito i cognomina ex virtute e seguì una politica reazionaria, che accentuò l’importanza dell’esercito e dell’elemento italico nella compagine statale ma che finì per travolgerlo. Affiorano in questo periodo le tendenze autonomistiche e na-zionalistiche provinciali, causate anche dalla crisi economica e monetaria che ha come effetto la formazione delle economie locali.

ORGANI E ISTITUZIONI DEL PRINCIPATO
Gli organi repubblicani che più rapidamente decaddero furono le assemblee po-polari, per un duplice ordine di motivi:
• in primo luogo si dimostrarono l’organo meno adatto per l’assiduo control-lo che intendeva esercitare il principe;
• in secondo luogo, già nella tarda Repubblica, la loro funzione non riusciva ad essere sovrana nella misura in cui i comizi avevano come massa votante la sola plebs urbana, essendo gli altri cittadini dell’impero troppo lontani per parteciparvi.
Le loro funzioni vennero, durante il principato, quasi completamente abolite e quelle che sopravvissero si presentarono come un mero simulacro, necessario per far tacere gli scrupoli legalitari sul fondamento del potere dei magistrati e del principe. Per quanto riguarda il Senato, i suoi poteri furono – seppure formal-mente – addirittura estesi:
• ai senatoconsulti si riconobbe efficacia normativa;
• il Senato ebbe un limitato esercizio della giurisdizione penale.
In realtà, le continue ingerenze dell’imperatore sul numero dei senatori, sull’ele-zione dei nuovi senatori e sull’attività complessiva del collegio senatoriale, smi-nuirono progressivamente anche il prestigio del massimo organo repubblicano.
Con il principato venne fissata rigidamente la carriera magistratuale, e fu necessa-rio osservare tutti i gradi del certus ordo delle magistrature. Le magistrature infe-riori, ormai svuotate di significato, sopravvissero solo per consentire il passaggio a quelle superiori. Anche queste avevano perso il loro significato, ma aprivano la via al governo delle province e alla copertura delle cariche create dall’ordinamento imperiale. Conservarono vitalità i pretori, la cui funzione rima-se sostanzialmente immutata.

LA DECADENZA: DIOCLEZIANO E COSTANTINO
Dopo la fine dell’età dei Severi, l’unico punto fermo nella compagine statale era l’esercito, e dell’imposizione militare fu un tipico prodotto Massimino Trace, primo imperatore del nuovo periodo. Gli imperatori che lo seguirono rappresen-tano la riscossa del mondo Senatorio, in particolare Pupieno e Balbino, primo e ultimo esempio di piena collegialità tra due imperatori. Filippo venne considera-to dai Padri della Chiesa come il primo imperatore Cristiano. Gallieno tolse defi-nitivamente ai Senatori il comando delle legioni, spezzando così l’unico tramite fra Senato ed esercito. Con Aureliano si assiste ad un vigoroso tentativo di ripresa sotto il segno della lotta contro i barbari: si creò una cerchia di mura intorno a Roma e i barbari che avevano invaso l’Italia settentrionale furono sconfitti nelle battaglie di Fano e Pavia. Probo permise ad alcune popolazioni barbare di stan-ziarsi entro i confini dell’impero, e pagò loro un tributo perché li difendessero. A Probo successe Caro e a questi i figli Carino e Numeriano. Quest’ultimo, cui era stato affidata la parte orientale dell’impero, fu ucciso e al suo posto fu acclamato Diocleziano. Contro questi mosse Carino che – dopo averlo sconfitto nella Mesia – fu però ucciso dai suoi soldati lasciando Diocleziano imperatore unico.
Diocleziano
Le riforme di Diocleziano interessano numerosi campi, da quello istituzionale a quello economico e fiscale. La riforma tetrarchica prevedeva che l’impero fosse guidato da due Augusti, uno d’Oriente e uno d’Occidente. Questi avrebbero no-minato dei Cesari che dopo un certo periodo di tempo sarebbero diventati Augu-sti e così via. Con Diocleziano venne sancita anche la divisione assoluta tra il po-tere civile, esercitato dai “praesides”, e quello militare, esercitato dai “duces”. La ri-forma fiscale consiste in una rinnovata politica di imposizione basata su due tas-se: la capitatio, riguardante le unità lavorative, e la iugatio, riguardante le unità di superficie coltivabile. Le tasse vengono riscosse dai decurioni, rappresentanti del-la Curia locale, per i quali vale il principio della responsabilità collettiva, secondo cui essi rispondono personalmente per il gettito fiscale, autoritativamente fissato, del territorio loro affidato. Con l’editto dei prezzi venivano fissati i prezzi di tutte le merci, anche quelle più umili, ed erano validi per tutto l’impero .
Per rendere più incisiva la sua opera di persecuzione contro i Cristiani, Diocle-ziano emanò un editto secondo il quale tutti i cittadini dell’impero dovevano munirsi di un certificato che attestasse l’avvenuto sacrificio da parte loro all’immagine dell’Imperatore . Inoltre egli fu il primo imperatore che operò le persecuzioni con il rito inquisitorio (senza attendere la delatio).
L’epoca diocleziana ci ha lasciato i primi due codici della storia imperiale:
• il codice Gregoriano, redatto fra il 292 e il 293 in 15 libri;
• il codice Ermogeniano, che raccoglie i rescritti dal 293 al 294.
Diocleziano avrebbe anche legato ogni individuo alla propria professione, crean-do una sorta di ereditarietà coatta dei mestieri: in un’età caratterizzata da una si-mile crisi economica, la società tende a serrarsi in corporazioni di mestieri, ai li-velli più bassi per escludere la concorrenza e assicurarsi la sussistenza; a quelli più alti per assicurarsi il potere.
Costantino
Ritiratosi a vita privata Diocleziano, dopo varie vicessitudini, prevalse la perso-nalità di Costantino, figlio di Costanzo Cloro, il cesare di Diocleziano. Egli emanò l’editto di tolleranza nei confronti del Cristianesimo . Costantino prende atto del fatto che ormai nell’Impero l’unica organizzazione efficiente è quella cristiana, e concede numerosi privilegi alle istituzioni ecclesiastiche .
L’amministrazione civile fu affidata a funzionari fissi:
• il comes sacrorum largitionum, che sovraintendeva alle finanze locali;
• il quaestor sacri palatii, con competenza in campo giudiziario;
• il magister officiorum, che si occupava del carteggio con i vari uffici provin-ciali;
La capitale fu spostata da Roma a Bisanzio, ribattezzata Costantinopoli . Alla morte di Costantino restò sul trono il figlio Costanzo II a cui successe Giuliano l’Apostata, che tentò di riprendere la politica filopagana, ma morì dopo appena due anni di regno, durante una spedizione in Persia.
Con l’imperatore Graziano, il Cristianesimo divenne l’unica religione ammessa nell’Impero. Teodosio, fu l’ultimo imperatore a regnare su tutto l’impero: ai suoi successori, i figli Arcadio e Onorio, fu infatti assegato rispettivamente la parte orientale e quella occidentale. Ad Arcadio successe Teodosio II a cui si deve l’omonimo codice e la celebre “Legge delle citazioni”, che serviva a mettere ordine nella sterminata produzione giurisprudenziale.

LA DIVISIONE DELL’IMPERO E LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE
Nella mente di Teodosio, la divisione aveva un carattere amministrativo, ferma restando l’unità dell’impero. Tuttavia furono esigenze reali a suggerire la divisio-ne: l’occidente non era più in grado di difendersi , mentre gli eserciti dell’Oriente presidiavano efficacemente le frontiere.
Nell’ultima fase dell’impero, l’unica forma di costituzione rimasta in uso è l’editto. Gli atti normativi di una parte dell’Impero avevano valore nell’altra parte solo se comunicati mediante una “pragmatica sanctio” .
L’esigenza giuridica primaria, in questo periodo, è quella di eliminare le con-traddizioni tra le varie costituzioni e di operare una distinzione tra leggi generali e leggi speciali, compito a cui cercò di far fronte il Codice Teodosiano . Questo codice venne emanato anche in occidente, tanto che noi lo possediamo solo in quanto è contenuto nella Lex Romana Wisigothorum, una delle leggi romano-barbariche.
Quest’ultime sono:
• l’editto di Teodorico: questo re si riteneva investito direttamente da Zenone, l’imperatore d’Oriente, per cui la compilazione in questione – pubblicata nel 500 – conteneva disposizioni valide sia per i romani che per gli ostrogo-ti. Constava di 154 articoli, ricavati ciascuno da un testo delle leges o degli iura, soprattutto dai codices, dalle Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche al-cune norme nuove, non si sa se di origine ostrogota oppure derivate dalla pratica;
• la lex Romana Burgundionum, in 46 titoli, diretta alla parte romana della po-polazione del regno dei Burgundi;
• la lex Romana Wisigothorum o Breviarum Alarici: applicata nell’impero che i Visigoti avevano conquistato, fu preparata da giuristi romani che alle sin-gole costituzioni facavano seguire una interpretazione (riassunto in forma spicciola). L’opera – che si basa su fonti sia occidentali che orientali – è im-portante per il materiale che ci ha conservato.
Alla morte di Teodorico, il regno fu assunto da Atalarico, sotto la tutela della ma-dre Amalasunta. Morta quest’ultima scoppiò la guerra greco-gotica, con cui l’imperatore d’Oriente Giustiniano cercò di impadronirsi dell’Italia. Durante que-sta guerra Roma fu saccheggiata 5 volte e la sua popolazione fu distrutta per i 4/5.

LA COMPILAZIONE DI GIUSTINIANO
Giustiniano, come i suoi predecessori, volle preparare una legislazione conforme alle esigenze dei suoi tempi e tuttavia così aderente alla tradizione romana, da presentarsi come il coronamento dell’opera della giurisprudenza classica.
Il Codex
La grandiosa opera di compilazione – il cui risultato fu il Corpus Iuris Civilis – eb-be inizio con una raccolta di leggi progettata da Giustiniano e dal suo ministro Treboniano. Nel 528 Giustiniano, con una costituzione (Haec quae necessario) nomi-nò una commissione di dieci membri con il compito di compilare un nuovo codi-ce, nel quale fosse contenuto il materiale dei codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano e le ultime costituzioni imperiali. L’opera fu compiuta in brevissimo tempo e il codice venne pubblicato il 7 aprile 529.
Digesta seu pandectae
Nel 530 Giustiniano, con la costituzioni Deo auctore, ordinò una compilazione dei digesta o pandectae. Si trattava di raccogliere i brani degli scritti dei giureconsulti muniti di ius respondendi. Tali brani, poiché dovevano essere necessari per la com-prensione dell’ordinamento giuridico, dovettero essere modificati, eliminando ciò che era andato in desuetudine.
Le Istitutiones
Mentre era ancora in corso la compilazione del digesto, Giustiniano ordinò la ste-sura di un trattato elementare di diritto ad uso scolastico da sostituire alle Istitu-zioni di Gaio.
Il Novus Iustinianus codex repetitae praelectionis
Dopo la promulgazione del Digesto e delle Istitutiones, il Codice, compilato al-cuni anni prima, apparve superato e una commissione, composta da Treboniano, Doroteo e tre avvocati, ebbe l’incarico di redigere una nuova edizione di esso che venne alla luce il 17 novembre del 534: il Novus Iustinianus codex repetitae praelectio-nis, diviso in dodici libri, a loro volta divisi in rubriche, che è giunto a noi.
Le Novellae
Giustiniano non si limitò alla compilazione ma pubblicò anche numerose costitu-zioni delle quali alcune veramente innovatrici. Fondamentali furono quelle sulle successioni legittime e sui matrimoni.

LA FINE DELL’IMPERO
Tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi (568).
L’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente impe-riale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e del suo Impero.

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