Chi decide se un parente del paziente può salire sul mezzo di soccorso?
E’ da premettere che il D.M. 553 del 1987 all’art. 1 commi 1 e 2, sancisce la classificazione delle ambulanze come veicoli destinati al soccorso e al trasporto di infermi o infortunati e non al trasporto di accompagnatori.
In merito alla responsabilità, la normativa è esplicita, in quanto l’art. 2054 del codice civile sancisce che il responsabile dei danni provocati dal veicolo sia il conducente con il proprietario. Inoltre l’art. 2043 del codice civile sancisce che colui che ha commesso il fatto è responsabile del risarcimento del danno procurato, ovvero il conducente, ancora più chiaro è l’art. 22 del DPR 3/57, che stabilisce la responsabilità degli impiegati dello stato, applicata a tutti i pubblici dipendenti, il quale sancisce che i danni cagionati a terzi vengano risarciti dal dipendente che li ha provocati, nel nostro caso: il conducente.
Anche il codice penale affida la responsabilità del veicolo al conducente, in quanto individua la responsabilità in chi materialmente compie il fatto.
Da quanto analizzato non vi e’ alcuna norma giuridica o sentenza di tribunale che abbia mai dato o dia la responsabilità di un veicolo a soggetto diverso dal conducente o per alcune cose al proprietario, pertanto nel nostro caso il responsabile civile e penale dell’ambulanza e della sicurezza dei suoi trasportati è il conducente.
A volte gli operatori sanitari esternano ordini in contrapposizione alle leggi in materia, appellandosi all’art. 54 (stato di necessità) del codice penale, l’esecutore deve fare attenzione perché il citato articolo prevede che si possano compiere atti fuori dalle leggi se questi atti sono volti a salvare la vita umana e comunque l’eventuale danno deve essere proporzionato al risultato ottenuto. A completezza di quanto riportato dal punto di vista giuridico, ogni protocollo, linea guida o dettami sono nulli se in contrasto con le leggi sopra citate.
In conclusione di norma l’ambulanza deve trasportare l’equipe di soccorso, il materiale per il soccorso e il paziente, mentre non dovrebbe trasportare passeggeri di cortesia o accompagnatori, ad eccezione se il paziente è minorenne o incapace oppure se l’accompagnatore si trova in queste ultime situazioni e non è presente un custode o tutore.
Per quanto detto la persona che ha la responsabilità di decidere se trasportare o meno un accompagnatore in ambulanza spetta, esclusivamente, al conducente del veicolo.